Cassazione penale Sez. I sentenza n. 710 del 9 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 671 c.p.p. contiene una precisa ed incontestabile causa di preclusione all'applicazione della continuazione in sede esecutiva, costituita dalla circostanza che, in sede di cognizione, risulti già esclusa l'applicabilità della relativa disciplina. Il giudice dell'esecuzione non può svolgere sindacato o controllo sulla correttezza, o meno, della decisione del giudice della cognizione, dovendosi interpretare in senso restrittivo la disposizione del citato art. 671, in quanto derogatrice del principio generale che, in sede di esecuzione, non si possono mettere in discussione le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi. (Nella fattispecie era stata chiesta al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione, adducendo che l'esclusione della disciplina stessa da parte del giudice della cognizione risultava fondata su una errata valutazione delle date di commissione dei reati).

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