Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4322 del 3 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, la prova dell'unicità del disegno criminoso, riferendosi all'interiorità psichica dell'agente e non potendo emergere in detta sede dalle interessate dichiarazioni del condannato, può fondarsi su elementi presuntivi ed indiziari rispetto ai quali il giudice è tenuto a fornire motivazione sia pure con espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi. (Fattispecie relativa a ritenuta continuazione tra più reati giudicati, fondata su brevissimo arco di tempo intercorso tra essi e sulla loro omogeneità).

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