Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 225 del 11 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di territorialità della giurisdizione penale, a norma dell'art. 6, comma secondo, c.p., deve ritenersi commesso nel territorio dello Stato il delitto di favoreggiamento concretatosi nella consegna in territorio estero a un latitante di documenti falsificati, trattandosi di attività parzialmente maturatasi in Italia, da dove l'agente era partito per raggiungere il latitante, dopo avere concordato con quest'ultimo le modalità della consegna attraverso contatti telefonici.

(massima n. 2)

L'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenza irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c.p. Poiché la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dagli artt. 671 c.p.p., 187 e 188 delle norme di attuazione, ne deriva che, a maggior ragione l'istituto della continuazione può essere applicato dal giudice della cognizione, ove ritenga la sussistenza dei presupposti di legge, non essendo di ostacolo la definitività della pena inflitta per un fatto già giudicato con sentenza irrevocabile.

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