Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1544 del 22 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

È sufficiente, perché il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato, che ivi si sia verificato anche solo un frammento dell'iter criminoso e costituiscono parte dell'azione tutti i movimenti che, attuando una modificazione del mondo esteriore, possono contribuire alla consumazione del reato. (Nella fattispecie, trattavasi di imputato giudicato all'estero dopo essere stato arrestato dalla polizia francese perché sorpreso a trasportare, diretto in Italia, droga nascosta in un doppio fondo ricavato nel serbatoio di benzina dell'auto su cui viaggiava. I giudici, rilevato che il reato era iniziato in Italia quando era stato deciso il disegno criminoso, progettata ed organizzata l'operazione, preparati i serbatoi di benzina dell'auto, hanno escluso che fosse necessaria la richiesta del Ministero di grazia e giustizia per giudicare nuovamente nello Stato l'imputato).

(massima n. 2)

La richiesta rivolta dal condannato al giudice dell'esecuzione, dell'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671, primo comma, c.p.p., non esige di essere specificamente documentata, né suffragata da elementi probatori. È dovere del giudice, infatti, acquisire la documentazione e valutarla in relazione alle domande proposte, come si desume dal testo dell'art. 186 delle disposizioni di attuazione.

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