Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1750 del 24 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, mentre non può farsi carico all'interessato di un onere di allegazione materiale di atti e documenti, dalla legge non imposto, non può dubitarsi che egli sia invece tenuto, qualora dagli atti non emergano elementi utili ovvero emergano elementi contrari a quelli di cui implicitamente postula la presenza, a segnalare al giudice ogni dato di fatto ed argomento che giustifichi la sua istanza, altrimenti immotivata.

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