Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1916 del 26 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove pił fatti, giudicati in distinti procedimenti, siano stati unificati ex art. 81 cpv. c.p. in fase esecutiva, la sentenza di condanna per reato successivamente commesso non determina automaticamente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima sentenza, dovendo il giudice preliminarmente stabilire, al fine della deliberazione da adottare al riguardo, se, valutata l'azione unitaria del colpevole, il beneficio anzidetto possa estendersi alla seconda condanna e, pertanto, applicarsi alla pena complessiva che sia stata determinata entro il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 c.p., ovvero debba essere revocato in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o siano venuti meno gli altri presupposti di legge.

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