Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5153 del 19 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella fase esecutiva non sussiste un onere probatorio a carico del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale per sč favorevole. Pertanto a chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra pił reati giudicati con distinte decisioni incombe solo l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicitą del disegno criminoso, e non anche quello di provare tale unicitą, pur essendo nel suo interesse e in sua facoltą l'allegazione di elementi rivelatori del vincolo unificatore, poiché, spetta al giudice dell'esecuzione, con riferimento ai reati indicati nella richiesta, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari, acquisendo di ufficio le copie delle sentenze.

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