Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3090 del 26 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il giudice dell'esecuzione applichi ai fatti di reato oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, e sempre che la stessa non sia stata esplicitamente esclusa nei provvedimenti di cognizione, la possibilitą di deroga al principio dell'intangibilitą del giudicato concerne non soltanto la determinazione dell'entitą della pena complessiva, ma anche i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

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