Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4855 del 4 aprile 1990

(3 massime)

(massima n. 1)

L'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 289 bis c.p. è applicabile non solo quando uno dei concorrenti si dissoci e si adoperi per la liberazione dell'ostaggio, ma anche quando detta liberazione avvenga per decisione unanime di tutti i concorrenti.

(massima n. 2)

L'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 289 bis c.p. spetta soltanto se vi sia una volontaria interruzione, da parte degli autori del reato, della condotta deliberata e posta in essere; non spetta invece quando l'avere l'ostaggio riacquistato la libertà è un dato di fatto da porre in relazione esclusivamente con l'avvenuto compimento dell'azione programmata. (Fattispecie nella quale dieci terroristi, fatta irruzione in una scuola di formazione aziendale Fiat, avevano sequestrato 200 persone, docenti e discenti, immobilizzandone e imbavagliandone alcune e comunque obbligandole tutte, mediante minaccia con armi, a stare raggruppate in alcuni locali dello stabile e ad ascoltare discorsi e slogans inneggianti alla lotta armata e alla organizzazione prima linea in particolare; quindi quattro studenti e sei docenti erano stati condotti in corridoio, immobilizzati e fatti sedere a terra e contro di loro erano stati sparati vari colpi di pistola agli arti inferiori; dopo circa cinquanta minuti di occupazione gli aggressori, esaurita l'azione programmata, si erano allontanati).

(massima n. 3)

Secondo l'attuale normativa di cui all'art. 671 nuovo c.p.p., deve ormai escludersi che, divenuta una sentenza irrevocabile, successivamente alla pronuncia di quella contro la quale pende il ricorso per cassazione e relativa a fatti in possibile continuazione con l'altra, debba procedersi all'annullamento della sentenza ancora sub judice con rinvio al giudice di appello per l'esame del punto concernente la continuazione. Tanto doveva essere fatto, senza che vi fosse una espressa disposizione di legge, per non vanificare il diritto dell'imputato a fruire della più favorevole disciplina prevista dall'art. 81 c.p.p.; attualmente ciò non è più necessario in quanto la disciplina della continuazione può essere richiesta ed applicata in sede di esecuzione. Ma, considerata anche la necessaria tutela dell'altra esigenza del principio della celerità del procedimento, deve escludersi l'annullamento anche nel caso che - come nella specie - l'applicazione della continuazione con indicazione ed esibizione della sentenza passata in giudicato sia stata richiesta nel giudizio di appello e il giudice non l'abbia presa in considerazione, unica preclusione prevista dall'art. 671 c.p.p. essendo quella che la continuazione sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

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