Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9118 del 10 dicembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 137 della legge fallimentare secondo cui la risoluzione del concordato non può essere pronunciata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento, deve essere interpretata nel senso che per l'osservanza del menzionato termine di decadenza, deve aversi riguardo unicamente alla pronuncia del provvedimento di risoluzione, con la conseguenza che questo non può essere adottato dopo la sua scadenza, ancorché la relativa domanda sia stata anteriormente proposta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.