Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1983 del 11 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento del giudice delegato che inviti la societā garante di una proposta di concordato fallimentare a depositare presso un istituto di credito una somma di denaro necessaria per l'esecuzione del concordato stesso č espressione del potere ordinatorio del giudice in ordine alla gestione del patrimonio fallimentare, il cui esercizio dā luogo ad atti privi dei caratteri di definitivitā e di decisorietā. Pertanto, contro tale provvedimento č dato il rimedio del reclamo al tribunale ex art. 26 della legge fall., mentre č inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione avverso il decreto che decide sul reclamo, in quanto anche quest'ultimo provvedimento č privo dei caratteri di decisorietā e definitivitā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.