Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3585 del 14 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato fallimentare, contro il decreto di omologazione che abbia altresė deciso sulle opposizioni proposte ex art. 129, comma 3, legge fall., č ammissibile il reclamo avanti alla corte d'appello ex art. 131 legge fall., mentre lo stesso rimedio č precluso se detto decreto sia pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 129, comma 4, legge fall., potendo, invece, avverso tale provvedimento, essere presentato ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost.; trattasi, infatti, di decreto "non soggetto a gravame" e dotato dei caratteri della decisorietā e della definitivitā essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame. Siffatta interpretazione č imposta da una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 129, comma 4, legge fall., analoga a quella giā seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata, secondo l'abrogato art. 188 legge fall..

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