Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1631 del 15 febbraio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di concordato fallimentare, il decreto, con il quale il tribunale, su reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, confermi o meno il provvedimento del giudice delegato di reiezione della proposta del concordato stesso, per il mancato perfezionarsi dell'adesione dei creditori con le prescritte maggioranze, integra decisione giurisdizionale sulla legittimitą di detto esecutivo, e, pertanto, non essendo impugnabile con altri mezzi (né, in particolare, con ulteriore reclamo ex art. 739 c.p.c.), č sindacabile in sede di legittimitą, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

(massima n. 2)

Nella controversia promossa dal fallito, al fine di contestare il provvedimento del giudice delegato di reiezione della proposta di concordato per mancato raggiungimento della prevista maggioranza, la qualitą di contraddittore necessario, in rappresentanza di tutti i creditori ed a tutela dei loro interessi, spetta al curatore, in applicazione analogica dell'art. 129 secondo comma della legge fallimentare, e non anche, pertanto, al singolo creditore (pure quando si controverta sulla computabilitą del suo voto).

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