Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3327 del 12 febbraio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", avendo il legislatore demandato al curatore, al comitato dei creditori e a tutti i creditori (in sede di votazione per l'approvazione del concordato) la valutazione della convenienza del concordato, il tribunale ha solo il potere di verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione, provvedendo, in caso di esito positivo, ad omologare il concordato. Invece, in presenza di opposizioni all'omologazione il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità più incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della opposizione proposta.

(massima n. 2)

In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", qualora siano state presentate più proposte di concordato, da parte del fallito e di uno o più creditori o di un terzo, che prevedano tutte la medesima percentuale di soddisfazione dei crediti (nella specie il pagamento integrale di tutti i creditori), ma solo una di esse sia stata approvata dall'assemblea dei creditori, in presenza di opposizioni all'omologazione della stessa, il tribunale - che in tal caso non può limitarsi alla mera verifica della regolarità formale della procedura, ma deve valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno delle opposizioni - può omologarla solo se accerta la sussistenza di un motivo legittimo al rifiuto, da parte dell'assemblea suddetta, della proposta presentata dal fallito, restando altrimenti priva di causa giuridica l'attribuzione dei beni al terzo (o al creditore) e ingiustificato lo spostamento di ricchezza, con conseguente illegittimo impedimento al fallito, una volta tornato "in bonis", di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali.

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