Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10013 del 9 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione, ai sensi dell'art. 124, comma secondo, della l. fall., delle azioni revocatorie, a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato, si rende possibile solo avuto riguardo alle azioni che risultino gią proposte alla data di deposito della proposta di concordato.

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