Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5147 del 29 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato fallimentare, la clausola che differisca il trasferimento dei beni del fallito all'assuntore del concordato stesso, subordinandolo all'esecuzione, da parte sua, degli obblighi ai quali si č assoggettato, comporta che l'assuntore debba procedere al soddisfacimento dei creditori con moneta propria, rimanendo detti beni, medio tempore, nella massa fallimentare, con la conseguenza che eventuali atti di disposizione su di essi compiuti da parte dell'assuntore sono sospensivamente condizionati nell'efficacia al verificarsi del detto evento, che costituisce oggetto della clausola di differimento. Pertanto, ove divenga impossibile l'avveramento di tale condizione, come nel caso di annullamento del concordato, l'atto dispositivo non acquista efficacia ed il bene rimane nella disponibilitā del curatore del fallimento (riaperto).

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