Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18382 del 2 dicembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

All'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ma gli si affianca quale garante e coobbligato, e pertanto non è legittimato a intervenire nel processo in grado d'appello oltre l'ambito definito dall'art. 344 c.p.c.

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