Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6587 del 26 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Al principio secondo il quale la cessione dell'azione revocatoria deve, ai sensi dell'art. 124 l. fall., essere espressamente inserita nella proposta di concordato e recepita nella sentenza di omologazione consegue, da un canto, che, accanto al patto di cessione dell'azione stessa, debba necessariamente esistere un patto (assorbente e parallelo) relativo alla cessione dei beni oggetto dell'atto di cui viene chiesta la dichiarazione di inefficacia (che rappresenta anch'esso strumento necessario per l'adempimento del concordato); dall'altro, che l'inclusione della cessione dell'azione revocatoria nel patto di concordato non possa ritenersi implicita tutte le volte che tale patto preveda la cessione dei beni, atteso che proprio la sua natura giuridica postula l'espressa menzione di una tale cessione.

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