Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2450 del 15 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel concordato fallimentare, un accordo fra il fallito ed il fideiussore del concordato medesimo, avente ad oggetto la cessione al secondo dei beni del primo, mentre non č ammissibile in sede concorsuale e con effetto verso i creditori, deve ritenersi consentito, quale espressione di autonomia privata, qualora sia destinato ad avere efficacia dopo la chiusura delle operazioni di esecuzione del concordato, in quanto non comporta sottrazione di beni o violazione della par condicio (sempreché non ricorrano ipotesi di nullitā in base alle regole generali dell'art. 1418 c.c.).

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