Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6640 del 31 luglio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decoro architettonico, che, espressamente richiamato dall'art. 1120 c.c., va valutato con riferimento alla linea estetica dell'edificio indipendentemente dal suo particolare pregio artistico, č un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini ed č suscettibile anche di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietā individuale, sia di quella collettiva delle parti comuni.

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