Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2550 del 25 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione delle concrete modalità di una tale esecuzione spettano al P.M., quale organo dell'esecuzione, e non al giudice dell'esecuzione. Se nel corso dell'esecuzione della demolizione l'interessato od altro soggetto ritiene che sia pregiudicato un suo diritto, può fare ricorso al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 670 c.p.p.

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