Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2347 del 24 luglio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili, si che, eseguito il cumulo ed effettuata l'eventuale riduzione a norma dell'art. 78 c.p., la carcerazione presofferta sia da esso detraibile in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva all'inizio del periodo di detenzione. In caso contrario occorre procedere a cumuli parziali raggruppando in ognuno le condanne relative a reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il periodo riferibile; inoltre, ordinando i reati cronologicamente secondo la data di commissione e non secondo la data del passaggio in giudicato delle relative sentenze, occorre poi cumulare di volta in volta con la nuova pena o col nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali ed a quello totale il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. Operando diversamente, infatti, si determinerebbe l'inammissibile conseguenza, con derivazione di precostituzione di impunità, che il presofferto sarebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente all'epoca in cui la pena è stata scontata, in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne la reiterazione.

(massima n. 2)

Il disposto del secondo comma dell'art. 174 c.p., che stabilisce che il condono si applica, nel concorso di più reati, una sola volta dopo cumulate le pene (cumulo materiale, non giuridico), va inteso con riferimento alle pene condonabili, non potendo operare detto beneficio su un cumulo che comprenda pene non estinguibili per detta causa (o per esclusione oggettiva dei relativi reati o per esclusione soggettiva concernente l'autore). Ove quest'ultima ipotesi si verifichi, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e formare un cumulo autonomo delle prime, applicando solo a queste ultime l'indulto nella misura consentita.

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