Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4102 del 25 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Č pubblico ufficiale anche colui che sia chiamato a svolgere attivitą accessorie o sussidiarie a quelle istituzionali proprie dello Stato o degli altri enti pubblici tra le quali rientrano i compiti di cooperazione alla elaborazione in via indiretta di atti amministrativi. (Affermando siffatto principio la Cassazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione ha ritenuto che rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale un soggetto nominato «esperto» della Presidenza del Consiglio dei ministri, osservando che il contributo che lo stesso era chiamato, con atto di specifica destinazione, a fornire all'organo massimo della pubblica amministrazione, pur non concretandosi in funzione tipicamente consultiva, concorreva ad influenzare le scelte discrezionali di tale organo rispetto agli atti di alta amministrazione che partecipano del regime riservato a quelli amministrativi).

(massima n. 2)

Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la pena da eseguire nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 70 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non pił concretamente eseguibili in riferimento ai singoli reati, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi detto criterio solo come temperamento del coacervo di pene eseguende.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.