Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3748 del 2 novembre 1993

(4 massime)

(massima n. 1)

In presenza di una pena dell'ergastolo, le pene detentive temporanee — salvo che non intervenga una causa estintiva — perdono ogni rilevanza e, ad ogni effetto, deve aversi riguardo in via esclusiva alla pena dell'ergastolo, senza alcuna possibilità di far rivivere, per desumere conseguenze in malam partem, le singole pene temporanee. Invero, una volta che si è proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e si deve avere riguardo alla pena unica da espiare, restando in essa assorbite e neutralizzate quelle inflitte per i vari reati con la stessa sentenza o con una pluralità di sentenze.

(massima n. 2)

L'isolamento diurno, previsto dall'art. 72 c.p. per i delitti concorrenti con quello che importa la pena dell'ergastolo, è una vera e propria sanzione penale e deve, pertanto, essere irrogata o dal giudice di cognizione, nel caso di concorso di reati, ovvero dal giudice dell'esecuzione - ai sensi dell'art. 80 stesso codice - nel caso di concorso di pene inflitte con sentenze diverse (e pertanto mai dal pubblico ministero che non ha potere di irrogare sanzioni).

(massima n. 3)

Nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo, e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per reato commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo. Qualora, invece, debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata ai sensi dell'art. 72 c.p. non può che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato, perché l'ergastolo inflitto per il successivo reato copre e assorbe il precedente.

(massima n. 4)

Se è vero che la determinazione della data di decorrenza della pena cumulata spetta al P.M. in sede di formazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, è altrettanto vero che, allorquando il P.M. abbia investito il giudice dell'esecuzione di tutte le varie operazioni di cumulo e di tutte le varie problematiche connesse alle predette operazioni, quest'ultimo non può rifiutarsi di provvedere.

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