Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5378 del 12 aprile 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è configurabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 5, c.p. né in quei casi nei quali il comportamento della parte offesa è contrassegnato dalla colpa, secondo i criteri di qualificazione enunciati dall'art. 43 c.p., né quando, nell'ambito del processo di causazione dell'evento, essa assume il ruolo di una semplice occasione.

(massima n. 2)

Non sussiste alcuna incompatibilità tra la circostanza aggravante generale prevista dall'art. 61, n. 11, c.p. e quella specifica del rapporto di coniugio di cui all'art. 577 dello stesso codice, dati il diverso fondamento oggettivo e la diversa ratio che caratterizzano le due fattispecie circostanziali. Ed invero l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11, c.p. ha natura oggettiva e consiste in una relazione di fatto tra l'imputato e la parte offesa che agevola la commissione del delitto, mentre il rapporto di coniugio è una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dal secondo comma dell'art. 577 c.p. al di fuori dell'ulteriore circostanza dell'eventuale coabitazione.

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