Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10359 del 15 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'agguato di per sé attiene alle modalitā di esecuzione del delitto, per cui tale elemento non basta per dimostrare la premeditazione, essendo necessario che risulti che il reato sia stato deliberato in uno spazio di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa consentendone il recesso. Infatti, la circostanza aggravante della premeditazione č configurabile qualora sussistano i due elementi, cronologico ed ideologico, elementi che debbono sussistere in concreto. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha osservato che i giudici di merito hanno ritenuto l'agguato alla vittima designata elemento sufficiente per la ritenuta aggravante, esclusivamente valutando le modalitā di esecuzione del fatto ed omettendo ogni rilievo circa l'elemento cronologico).

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