Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4612 del 13 ottobre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Deve essere posto a carico di tutti i partecipi ad una spedizione punitiva - dei quali uno solo fornito di arma, peraltro già pronta all'uso, e gli altri di spranghe - l'omicidio in cui sia sfociata la rissa programmata, essendo prevedibile quell'evento terminale come sviluppo possibile dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, attese le concrete modalità di attuazione di essa. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).

(massima n. 2)

La sussistenza o l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione non può avere incidenza decisiva sulla configurazione del concorso di persone nel reato, attesa la diversa e differente valenza dei due istituti, sicché è giuridicamente erroneo far dipendere il secondo dalla prima. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).

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