Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2548 del 19 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria, attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza dall'art. 660, comma 3, c.p.p. (dovendosi considerare implicitamente abrogati l'art. 237 del R.D. 23 gennaio 1865 n. 2701 e gli artt. 78 e 79 della tariffa penale approvata con D.M. 28 giugno 1866, in base ai quali poteva darsi luogo a dilazioni in via amministrativa), č subordinato alla sola ritenuta sussistenza, da parte del magistrato di sorveglianza, di «situazioni di insolvenza». Esso, quindi, non presuppone affatto la richiesta di conversione della pena pecuniaria da parte del pubblico ministero, alla quale deve darsi luogo, ai sensi del precedente comma 2 dello stesso art. 660 c.p.p., solo in presenza della diversa condizione costituita dall'accertata «impossibilitą» di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa».

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.