(massima n. 1)
Il periodo di pena detentiva espiata sine titulo per un reato diverso da quello per cui č in corso l'esecuzione č computabile, per il principio di fungibilitā, solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 657, comma 2, c.p.p. e, pertanto, non puō essere valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata.