Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2517 del 11 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 656 c.p.p. nella parte in cui consente al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena, č norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall'art. 665 c.p.p. Ne deriva che essa č di stretta interpretazione, e non č pertanto consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. (Nella fattispecie: soggetto escluso per il titolo del reato ma che ha collaborato con l'autoritā di polizia o con l'autoritā giudiziaria).

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