Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17885 del 10 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 7, c.p.p. č principio di validitā generale, identificabile nella necessitā di evitare che attraverso la presentazione di istanze a catena si possa ottenere indefinitamente il rinvio della concreta espiazione della pena detentiva. Ne consegue che tale limite č applicabile anche alla sospensione dell'esecuzione disposta in base agli artt. 91 e 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

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