Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41958 del 30 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater c.p. non può essere disposta ai sensi dell'art. 656, comma nono, c.p.p., neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dal comma quarto della citata disposizione, in quanto la concessione di benefici penitenziari ai condannati per tale delitto è subordinata all'osservazione scientifica e collegiale della personalità condotta per almeno un anno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, nella parte in cui irrazionalmente discriminerebbe, quanto all'accesso ai benefici penitenziari, i condannati "ex" art. 609-bis e quelli "ex" art. 609-quater c.p. cui sia stata egualmente concessa l'attenuante della minore gravità del fatto)

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