Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 13 del 25 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Una volta che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso, per un termine non inferiore a quello di cinque giorni previsto dall'art. 656, comma secondo, c.p.p., l'esecuzione dell'ordine di carcerazione non preceduto dall'intimazione a costituirsi in carcere, viene meno qualsiasi interesse del condannato a far valere la nullitą dell'ordine medesimo perché emesso in luogo dell'ingiunzione stessa.

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