Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1443 del 5 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Non spetta né al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione per delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., né al giudice dell'esecuzione davanti al quale sia stato proposto incidente, la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione in via di eccezione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, investito dell'incidente avverso il provvedimento del pubblico ministero che aveva negato la sospensione dell'esecuzione a condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., aveva concesso la sospensione medesima sul presupposto dell'assenza di collegamenti del reo con la criminalità organizzata).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.