Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2349 del 19 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena, rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 c.p.p., sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, stesso codice. E invero la rideterminazione della pena comporta solo l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente, ricorrendone i presupposti, a seguito di richiesta di misure alternative alla detenzione.

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