Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36764 del 11 ottobre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione, quando la condanna sia stata inflitta per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il divieto di sospensione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. deve ritenersi operante anche se il condannato si trovi agli arresti domiciliari, dovendosi considerare il suddetto divieto come preclusivo anche della sospensione prevista dal successivo comma 10 dello stesso art. 656 per i condannati che si trovino agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire.

(massima n. 2)

La sospensione dell'ordine di carcerazione, prevista dall'art. 656 c.p.p. (modificato dal decreto legge 24 novembre 2000 n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4) in favore del condannato che sia ristretto agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non opera nel caso che la condanna riguardi i reati previsti dal comma 9, lett. a), della medesima disposizione (il quale richiama i gravi reati elencati nell'art. 4 bis ord. pen.), atteso che la presunzione di pericolositā, insita nella condanna definitiva pronunciata per alcuno dei detti reati, č presa in considerazione anche dal comma 10, dell'art. 656, senza che possa avere rilievo contrario la valutazione favorevole compiuta dal giudice della cognizione con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

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