Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18441 del 24 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La presentazione al P.M. dell'istanza di misura alternativa alla detenzione in pendenza della sospensione ex art.656, comma quinto, c.p.p., dell'esecuzione della pena detentiva, può avvenire o mediante materiale deposito dell'atto nella segreteria della Procura della Repubblica o mediante spedizione a mezzo del servizio postale, essendo tuttavia essenziale che essa pervenga alla segreteria stessa entro il termine di trenta giorni, pena la cessazione della sospensione provvisoria suddetta. (In motivazione la Corte ha sottolineato l'inapplicabilità alla disciplina in oggetto della disposizione dettata dall'art. 583 c.p.p. per il deposito degli atti di impugnazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.