Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6709 del 19 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché il curatore fallimentare abbia ricevuto un pagamento poi assoggettato ad azione revocatoria, ex art. 67 legge fall., esercitata con successo dal curatore del "solvens", a sua volta dichiarato fallito, la circostanza non vale a trasformare il conseguente credito restitutorio, in capo alla parte vittoriosa, in obbligazione prededucibile; ai fini del riconoscimento di tale qualitą, infatti, costituiscono debiti di massa, ex art. 111 legge fall., solo le spese di procedura e le obbligazioni contratte dall'amministrazione del fallimento e per la continuazione autorizzata dell'esercizio dell'impresa, mentre non rileva che il credito tragga origine da un versamento effettuato in favore dell'organo concorsuale, limitandosi questi a subentrare nella posizione sostanziale e processuale del fallito ed in tale veste conseguendo un pagamento lecito, reso inefficace con la predetta azione costitutiva.

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