Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11580 del 2 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fallimento susseguente alla procedura di concordato preventivo, deve escludersi la prededucibilitą, in seno alla procedura fallimentare, del credito vantato dal garante del concordato per effetto di pagamenti effettuati non gią in adempimento di debiti contratti dal debitore poi fallito ai fini della continuazione dell'impresa, bensģ (come nella specie) in adempimento di crediti concorsuali sorti anteriormente alla domanda di concordato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.