Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9262 del 25 giugno 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incarico professionale conferito, in assenza di autorizzazione del giudice delegato, dall'imprenditore il quale si trovi in regime di amministrazione controllata o di concordato preventivo, ove si inserisca nel quadro di un piano di risanamento dell'impresa, allo scopo di conservare il patrimonio e prevenire il fallimento, si rivela estraneo tanto alla categoria degli atti di straordinaria quanto a quella degli atti di ordinaria amministrazione, come tali insuscettibili di autorizzazione. La relativa spesa, pertanto, in caso di successiva dichiarazione di fallimento, non va inclusa, ove non autorizzata, tra le passivitą concorsuali.

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