Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3114 del 21 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La ripartizione finale dell'attivo di un fallimento può aver luogo anche se siano ancora pendenti giudizi di opposizione all'esclusione di credito o di impugnazione alla loro ammissione, ma in tale ipotesi, in qualunque grado i predetti giudizi siano pendenti ed anche se in essi non sia stato emesso alcun provvedimento cautelare provvisorio, il giudice delegato deve adottare le opportune disposizioni, mediante depositi o accantonamenti, affinché, in caso di esito del giudizio favorevole al creditore, questi veda rispettata la sua par condicio e riceva una percentuale del suo credito uguale a quella degli altri creditori di pari grado.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.