Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3225 del 1 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione nel concordato preventivo, il diritto di prelazione previsto dall'art. 3 della l. 23 luglio 1991, n. 223 spetta all'affittuario dell'azienda sottoposta alla procedura concorsuale, soltanto se l'impresa debitrice sia in possesso, alla data della stipula del contratto d'affitto, del requisito dimensionale, necessario per usufruire dell'intervento straordinario di cassa integrazione, come previsto dal primo comma della disposizione.

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