Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3509 del 14 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo al tribunale fallimentare contro il provvedimento, decisorio, del giudice delegato di sospensione, ex art. 108, terzo comma, L. fall. della vendita immobiliare dopo l'aggiudicazione, decorre dalla comunicazione del provvedimento medesimo, che deve essere eseguita dal cancelliere nelle forme previste dal codice di rito (artt. 136 c.p.c. e 45 att. stesso codice).

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