Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3916 del 1 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Le particolari disposizioni contenute nell'art. 108 L. fall., che consentono al giudice delegato di sospendere la vendita degli immobili per notevole inadeguatezza del prezzo fino a che non venga emesso il decreto di trasferimento del bene, non escludono l'applicabilitą nell'espropriazione concorsuale, tramite il rinvio operato dall'art. 105 L. fall., del principio generale di cui all'art. 487 c.p.c., per il quale le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono revocabili o modificabili finché non abbiano avuto esecuzione (nella specie, trattavasi di un modesto aggiustamento del prezzo, intervenuto prima dell'esecuzione dell'ordinanza di vendita)

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