Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1925 del 22 aprile 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La vendita di cose, che il giudice delegato, con valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità, ritiene deteriorabili o deprezzabili, ha una funzione meramente conservativa del valore del bene e quindi un carattere di urgenza che la sottrae al regime processuale dell'art. 104 legge fall., secondo cui si procede alla vendita solo dopo la pronuncia del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo; né alla vendita è di ostacolo l'eventuale pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, giacché questo non reagisce sul corso della procedura fallimentare fino alla pronuncia, passata in giudicato, in merito all'istanza di revoca.

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