Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3095 del 10 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione passiva, il provvedimento con il quale il presidente della corte di appello, quale autoritā giudiziaria dello Stato richiesto, fissa un ulteriore termine, oltre quello di quarantacinque giorni dall'arresto provvisorio dell'estradando d'iniziativa della polizia giudiziaria, per la presentazione della domanda di estradizione e relativa documentazione a corredo, secondo quanto dispone l'art. 10, par. 4, del trattato di estradizione Italia-Canada, firmato a Roma il 6 maggio 1981, ratificato e reso esecutivo nello Stato con L. 22 aprile 1985 n. 158, va reso de plano, essendo inserito nella procedura, di profilo amministrativo, disciplinata dall'art. 716 del codice di rito penale. Ne consegue che l'adozione di detto provvedimento non segue la disciplina prevista dall'art. 305, secondo comma, del codice di rito per la diversa ipotesi di proroga della custodia cautelare che, nell'ipotesi de qua, non č ancora realizzata.

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