Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2416 del 12 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche in tema di estradizione per l'estero vale il principio — desumibile dall'art. 302 c.p.p. — secondo cui può procedersi alla reiterazione dei provvedimenti cautelari coercitivi allorché il primo provvedimento risulti perento per motivi formali. Ne consegue che è legittimamente eseguito un nuovo arresto provvisorio se il primo sia divenuto inefficace per il mancato tempestivo inoltro da parte dello Stato richiedente della domanda di estradizione.

(massima n. 2)

Il controllo che il presidente delle corte d'appello deve effettuare, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., ai fini della convalida dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 c.p.p., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare che — una volta convalidato l'arresto — è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente.

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