Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5606 del 9 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine rapporto — che la L. 29 luglio 1982, n. 297 configura (secondo quanto risulta anche dai relativi lavori preparatori) come forma di risparmio forzoso nei riguardi del lavoratore e di finanziamento imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro — č suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui l'art. 2 della citata legge sostituisce (in caso d'insolvenza) il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Inps; infatti, l'accollo (cumulativo) ex lege del relativo debito previsto da tale norma non muta, rendendola previdenziale, l'originaria natura del credito, che rimane quindi assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.