Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18962 del 16 settembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..

(massima n. 2)

In tema di ammissione al passivo in una procedura di amministrazione straordinaria, il principio di infrazionabilità del credito, secondo cui un credito, per poter essere insinuato in via tardiva, deve essere diverso per "petitum" e "causa petendi" da quello fatto valere in via tempestiva, non può essere interpretato in maniera formalistica, così da determinare la preclusione di qualsiasi domanda che, pur trovando la propria fonte nel medesimo fatto storico dal quale è sorto il credito già ammesso in sede di verifica, sia fondata su un titolo diverso, integrante una nuova fattispecie giuridica sostanziale, alla quale si ricolleghi un diverso tema di indagine e di decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, pur correggendone la motivazione, la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di ammissione tardiva di un credito vantato - verso la società appaltatrice insolvente - a titolo di risarcimento del danno conseguente alla rescissione di un contratto di appalto pubblico, riconoscendo la diversità di titolo rispetto al credito restitutorio, facente capo allo stesso appaltante e già ammesso in via tempestiva, a seguito della menzionata rescissione, operata unilateralmente dalla committente ex art. 340 della legge n. 2248 del 1865, All. F).

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