Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11855 del 19 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La continuazione in esercizio provvisorio dell'attività di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non preclude l'effetto di scioglimento del preesistente rapporto di mandato previsto dall'art. 78 legge fall., richiamato dall'art. 201 legge fall., e tanto meno può comportare l'ammissione in prededuzione allo stato passivo di tutti i crediti derivanti dai contratti di mandato che per effetto della dichiarazione di insolvenza si sciolgono, stante l'eccezionalità delle disposizioni dettate dagli artt. 74 e 82 legge fall. per i contratti di somministrazione e di assicurazione, laddove, in ragione dell'indivisibilità delle prestazioni, riconoscono ai contraenti dell'imprenditore insolvente il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti. (Fattispecie in tema di mandato all'incasso di premi assicurativi).

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